Art. 25
In vigore dal 12 ago 1908
Fino a che le officine della scuola non abbiano avuto il necessario svolgimento, il Ministero, su proposta della Giunta di vigilanza, può consentire che gli allievi della scuola frequentino in ore determinate speciali officine e laboratori dell'industria privata.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1908-05-17;270#art-25