Art. 26

In vigore dal 12 ago 1908
Per i primi tre anni di funzionamento della scuola il ministro ha facoltà di derogare alle norme stabilite dall' e di provvedere agli insegnamenti ed agli uffici amministrativi dell'istituto mediante incarichi annuali. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 17 maggio 1908. VITTORIO EMANUELE. F. Cocco-Ortu. Visto, il guardasigilli: Orlando.
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Art. 26 Che istituisce una scuola d'arte e mestieri a Palermo. — Testo vigente | Portale Normativo