Art. 26
In vigore dal 12 ago 1908
Per i primi tre anni di funzionamento della scuola il ministro ha facoltà di derogare alle norme stabilite dall' e di provvedere agli insegnamenti ed agli uffici amministrativi dell'istituto mediante incarichi annuali.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 17 maggio 1908.
VITTORIO EMANUELE.
F. Cocco-Ortu.
Visto, il guardasigilli: Orlando.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1908-05-17;270#art-26