Portale Normativo
Il diritto italiano, chiaro
Home
Raccolte
Cronologia
Mie Consultazioni
Shop
Cerca negli atti...
Che istituisce una scuola d'arte e mestieri a Palermo.
REGIO DECRETO · n. CCLXX
Che istituisce una scuola d'arte e mestieri a Palermo.
26 articoli · cerca o scorri l'indice gerarchico qui sotto.
Filtri
Tutti
Vigenti
Abrogati
Solo con rubrica
Indice dell’atto
26 articoli
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Vista la l
Art. 2
Al mantenimento annuo della scuola concorrono: il Ministero di agricoltura, industria e co
Art. 3
La scuola è diurna e può avere corsi serali. Le lezioni cominciano il 1° ottobre e termina
Art. 4
La scuola ha le seguenti sezioni: 1° lavori artistici in legno (ebanisteria, intaglio in l
Art. 5
Potranno essere aggiunti alla scuola nuovi insegnamenti obbligatori, altri corsi ed altre
Art. 6
La scuola ha un corso inferiore della durata di tre anni, un corso superiore della durata
Art. 7
I licenziati del corso inferiore otterranno un diploma di artieri. Agli alunni che hanno c
Art. 8
L'Amministrazione della scuola è affidata ad una Giunta di vigilanza composta di un delega
Art. 9
Il ministro sceglie il presidente tra i componenti della Giunta, la quale elegge nel suo s
Art. 10
La Giunta di vigilanza si aduna almeno una volta al mese durante il periodo in cui è apert
Art. 11
La Giunta di vigilanza ha le seguenti attribuzioni: a) provvede al regolare andamento ammi
Art. 12
La direzione didattica e disciplinare della scuola spetta al direttore di essa, che per qu
Art. 13
Il numero degli insegnanti e del personale tutto della scuola delle officine e dei laborat
Art. 14
Il direttore, gli insegnanti, i capi di officina e di laboratorio sono scelti in seguito a
Art. 15
È ammesso il passaggio del personale direttivo ed insegnante e dei capi officina e di labo
Art. 16
Gli stipendi del direttore che ha ottenuto la nomina di ordinario e dei professori che ins
Art. 17
Il direttore, i professori ed i capi di officina e di laboratorio che hanno il grado di or
Art. 18
Al personale della scuola con nomina stabile sono applicabili, per quanto riguarda il coll
Art. 19
Il direttore coadiuva il presidente nell'esecuzione delle deliberazioni della Giunta di vi
Art. 20
Il personale tutto della scuola esercita gli uffici rispettivamente a ciascuno assegnati s
Art. 21
Il servizio di cassa della scuola sarà fatto da un Istituto di credito locale all'uopo des
Art. 22
Con un regolamento da approvarsi dal ministro, sentita la Giunta di vigilanza, saranno sta
Art. 23
In caso di scioglimento della scuola, da farsi con decreto Reale, sopra proposta del minis
Art. 24
Nel caso di scioglimento previsto dall'articolo precedente, si provvederà alla destinazion
Art. 25
Fino a che le officine della scuola non abbiano avuto il necessario svolgimento, il Minist
Art. 26
Per i primi tre anni di funzionamento della scuola il ministro ha facoltà di derogare alle