REGIO DECRETO·n. CCLXIX·16 febbraio 1908
Che istituisce una scuola d'arte e mestieri ad Arezzo.
Vigente dal 28 luglio 1908 21 articoli 1 vigenze storicizzate
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Art. 1VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Visto il R
Art. 2Alle spese di mantenimento annuo della scuola concorrono gli enti che ne furono i fondator
Art. 3Sono pure destinati al mantenimento della scuola gli assegni che fossero concessi da altri
Art. 4La scuola è serale o domenicale; ma possono esservi istituiti corsi diurni su proposta del
Art. 5Il corso si compie in un triennio. La scuola è divisa nelle seguenti sezioni: 1. Dei fabbr
Art. 6Alla scuola possono essere ammessi i giovani forniti del certificato di maturità (promozio
Art. 7A coloro che, dopo aver frequentato tutto il corso della scuola, superino gli esami finali
Art. 8L'amministrazione della scuola è affidata ad una giunta di vigilanza composta di un delega
Art. 9Il ministro sceglie il presidente fra i componenti della Giunta, questa elegge nel suo sen
Art. 10La Giunta di vigilanza si aduna almeno una volta al mese durante il periodo in cui è apert
Art. 11La Giunta di vigilanza ha le seguenti attribuzioni: a) provvede al regolare andamento ammi
Art. 12La direzione didattica e disciplinare della scuola spetta al direttore di essa che, per qu
Art. 13Il numero degli insegnanti e del personale tutto della scuola, delle officine e dei labora
Art. 14Il direttore, gli insegnanti, i capi officina e di laboratorio sono scelti in seguito a pu
Art. 15È ammesso il passaggio del personale direttivo ed insegnante e dei capi officina e di labo