Art. 19
In vigore dal 12 ago 1908
Con un regolamento da approvarsi dal Ministero, sentita la Giunta di vigilanza, saranno stabilite le norme per gli esami di promozione e di licenza; gli obblighi degli alunni e del personale della scuola; le punizioni disciplinari; le norme per la gestione delle officine e dei laboratori; il riparto degli utili di quelle e di questi e tutte le altre disposizioni per assicurare il regolare funzionamento della scuola.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-16;269#art-19