Art. 14
In vigore dal 12 ago 1908
Il direttore, gli insegnanti, i capi officina e di laboratorio sono scelti in seguito a pubblico concorso aperto dal ministro.
Il direttore potrà poi essere scelto dal ministro fra il personale insegnante.
Delle Commissioni giudicatrici dei concorsi fa parte un rappresentante della Giunta di vigilanza.
Il direttore, gli insegnanti, i capi officina e di laboratorio, scelti in seguito a concorso, sono nominati con decreto Ministeriale, incaricati in via di esperimento per due anni; i medesimi sono poi nominati incaricati definitivi se nel detto periodo di tempo avranno fatta buona prova.
Per le vacanze, che si verificassero nel corso dell'anno scolastico, il Ministero provvederà alla sostituzione con incarichi temporanei.
Per gli insegnamenti di carattere completare, il Ministero potrà derogare alla regola del concorco e provvedere con incarichi annuali, da affidarsi a persona che abbiano i titoli legali di abilitazione ad insegnare la relativa materia in scuole di egual grado, e che abbiano inoltre data buona prova nel loro insegnamento. Il personale amministrativo e di servizio è nominato dalla Giunta di vigilanza coll'approvazione del Ministero.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-16;269#art-14