Art. 13
In vigore dal 12 ago 1908
Il numero degli insegnanti e del personale tutto della scuola, delle officine e dei laboratori, come pure i loro stipendi, saranno determinati da una pianta organica approvata dal ministro sulla proposta della Giunta di vigilanza.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-16;269#art-13