Art. 10
In vigore dal 12 ago 1908
La Giunta di vigilanza si aduna almeno una volta al mese durante il periodo in cui è aperta la scuola.
Si aduna inoltre, in seguito a convocazione del presidente ogni volta che il bisogno lo richieda, o per la domanda di almeno due componenti.
Le adunanze sono valide quando vi intervenga la metà più uno dei componenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti: in caso di parità prevale il voto del presidente.
Decadono dall'ufficio quei componenti della Giunta che non intervengono alle adunanze per tre mesi consecutivi, senza giustificati motivi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-16;269#art-10