Art. 10

In vigore dal 12 ago 1908
La Giunta di vigilanza si aduna almeno una volta al mese durante il periodo in cui è aperta la scuola. Si aduna inoltre, in seguito a convocazione del presidente ogni volta che il bisogno lo richieda, o per la domanda di almeno due componenti. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la metà più uno dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti: in caso di parità prevale il voto del presidente. Decadono dall'ufficio quei componenti della Giunta che non intervengono alle adunanze per tre mesi consecutivi, senza giustificati motivi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-16;269#art-10

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Art. 10 Che istituisce una scuola d'arte e mestieri ad Arezzo. — Testo vigente | Portale Normativo