Art. 5
In vigore dal 12 ago 1908
Il corso si compie in un triennio. La scuola è divisa nelle seguenti sezioni:
1. Dei fabbri e fabbri meccanici.
2. Dei falegnami e intagliatori.
3. Degli scalpellini e muratori.
4. Degli elettricisti.
Vi si impartiscono i seguenti insegnamenti: disegno ornamentale - disegno geometrico a mano libera e coll'uso degli strumenti - disegno industriale, modellazioni - lingua italiana - storia, geografia, diritti e doveri - geometria - aritmetica pratica - nozioni elementari di Contabilità - nozioni di meccanica e di costruzioni - nozioni di elettrotecnica.
Vi si insegna la pratica dell'arte del fabbro e fabbro meccanico, del falegname e intagliatore, dello scalpellino, in appositi laboratori.
Potranno essere aggiunti alla scuola altri insegnamenti, come pure altri corsi ed altre sezioni, officine e laboratori con decreto Ministeriale, su proposta della Giunta di vigilanza e dietro accordi cogli enti contribuenti per quanto riguarda la spesa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-16;269#art-5