Art. 5

Art. 5

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In vigore dal 12 ago 1908
Il corso si compie in un triennio. La scuola è divisa nelle seguenti sezioni: 1. Dei fabbri e fabbri meccanici. 2. Dei falegnami e intagliatori. 3. Degli scalpellini e muratori. 4. Degli elettricisti. Vi si impartiscono i seguenti insegnamenti: disegno ornamentale - disegno geometrico a mano libera e coll'uso degli strumenti - disegno industriale, modellazioni - lingua italiana - storia, geografia, diritti e doveri - geometria - aritmetica pratica - nozioni elementari di Contabilità - nozioni di meccanica e di costruzioni - nozioni di elettrotecnica. Vi si insegna la pratica dell'arte del fabbro e fabbro meccanico, del falegname e intagliatore, dello scalpellino, in appositi laboratori. Potranno essere aggiunti alla scuola altri insegnamenti, come pure altri corsi ed altre sezioni, officine e laboratori con decreto Ministeriale, su proposta della Giunta di vigilanza e dietro accordi cogli enti contribuenti per quanto riguarda la spesa.
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