Art. 6

In vigore dal 12 ago 1908
Alla scuola possono essere ammessi i giovani forniti del certificato di maturità (promozione della IV classe elementare). Nelle domeniche s'impartisce l'insegnamento del disegno, specialmente a quegli operai che, abitando lontano dalla città, non possono frequentare la scuola serale. È permesso il passaggio alla scuola di allievi regolarmente iscritti ad altra scuola di egual grado e natura dipendente dal Ministero. Non sono ammessi uditori o praticanti a nessuno dei corsi. Per passare da una classe all'altra è obbligatorio l'esame di promozione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-16;269#art-6

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Art. 6 Che istituisce una scuola d'arte e mestieri ad Arezzo. — Testo vigente | Portale Normativo