Art. 11
In vigore dal 12 ago 1908
La Giunta di vigilanza ha le seguenti attribuzioni:
a) provvede al regolare andamento amministrativo della scuola;
b) compila il bilancio preventivo e lo trasmette al Ministero per la sua approvazione, almeno un mese prima che entri in esercizio;
c) compila il conto consuntivo che verrà trasmesso per l'approvazione al Ministero, insieme con i documenti giustificativi appena chiuso l'esercizio finanziario. Il detto bilancio, dopo l'approvazione ministeriale, sarà a cura della Giunta comunicate agli altri enti contribuenti;
d) ordina le spese entro i limiti del bilancio approvato dal Ministero, e vigila sotto la sua responsabilità, che non siano superati, senza preventiva approvazione ministeriale, gli stanziamenti di ogni capitolo del bilancio preventivo;
e) fa al Ministero le proposte opportune per il miglioramento e l'incremento della scuola;
f) dà parere sui regolamenti e sui ruoli del personale;
g) vigila sulla buona conservazione del materiale scientifico e non scientifico della scuola, curando che gli inventari siano regolarmente tenuti. Una copia degli inventari deve trasmettersi al Ministero, al quale sono pure comunicate, volta per volta, le variazioni apportate agli inventari stessi;
h) presenta al Ministero, alla fine di ogni anno scolastico, una particolareggiata relazione sull'andamento della scuola;
i) esercita le funzioni di patronato per il collocamento degli alunni licenziati;
k) promuove da pubbliche Amministrazioni, da sodalizi e da privati la concessione di sussidi, di premi e di materiale didattico a favore della scuola, come pure la fondazione di Borse di studio e di perfezionamento;
l) adempie a tutte le altre funzioni contemplate dal presente R. decreto ed a quelle altre cui fosse chiamata dal ministro.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-16;269#art-11