Art. 12

In vigore dal 12 ago 1908
La direzione didattica e disciplinare della scuola spetta al direttore di essa che, per queste funzioni, corrisponde direttamente col Ministero, dando comunicazione preventiva di tale corrispondenza al presidente della Giunta di vigilanza. Sono sottoposti all'approvazione del Ministero la ripartizione degli insegnamenti pei vari anni di corso, i programmi d'insegnamento, il calendario scolastico, gli orari e i libri di testo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-16;269#art-12

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