Art. 15
In vigore dal 12 ago 1908
È ammesso il passaggio del personale direttivo ed insegnante e dei capi officina e di laboratorio da questa scuola ad un'altra e viceversa, quando entrambe siano della stessa natura e di egual grado e i funzionari da trasferirsi siano stati nominati con decreto Ministeriale.
Affinché i passaggi di cui al presente articolo possano verificarsi, occorre che gli interessati ne facciano damanda al Ministero e le Giunte di vigilanza delle due scuole esprimano parere favorevole. I passaggi stessi sono ordinati con decreto Ministeriale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-16;269#art-15