REGIO DECRETO·n. CCCLXXIII·31 agosto 1907
Che istituisce in Pausula una R. scuola d'arti e mestieri.
Vigente dal 5 ottobre 1907 26 articoli 1 vigenze storicizzate
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Art. 1VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Viste le d
Art. 2Alle spese di mantenimento annuo della scuola concorrono: il Ministero di agricoltura, ind
Art. 3Sono inoltre destinati al mantenimento della scuola i proventi delle tasse scolastiche ed
Art. 4La scuola è diurna con corsi serali. L'anno scolastico comincia col mese di ottobre e term
Art. 5La scuola comprende un corso di studi triennale ed è divisa in due sezioni: di fabbri-mecc
Art. 6Sono ammessi al primo anno i giovinetti, che abbiano compiuto il 12° anno di età e non sup
Art. 7Agli alunni che dopo aver compiuto regolarmente il corso della scuola supereranno l'esame
Art. 8L'amministrazione della scuola è affidata ad una Giunta di vigilanza composta di un delega
Art. 9Il ministro sceglie il presidente fra i componenti della Giunta; questa elegge nel suo sen
Art. 10La Giunta di vigilanza si aduna almeno una volta al mese durante il periodo in cui è apert
Art. 11La Giunta di vigilanza ha le seguenti attribuzioni: a) provvede al regolare andamento dell
Art. 12La direzione didattica e disciplinare della scuola spetta al direttore di essa, che per qu
Art. 13Il numero degli insegnanti e del personale tutto della scuola, delle officine e dei labora
Art. 14Il direttore, gli insegnanti, i capi di officina e di laboratorio sono scelti in seguito a
Art. 15È ammesso il passaggio del personale direttivo ed insegnante e dei capi officina e di labo