Art. 2

In vigore dal 20 ott 1907
Alle spese di mantenimento annuo della scuola concorrono: il Ministero di agricoltura, industria e commercio con L. 6000; il comune di Pausula con L. 4000; la Congregazione di carità di Pausula con L. 1000, e per essa. il Comune predetto. I contributi stessi continueranno ad essere pagati proporzionalmente dai singoli enti in caso di scioglimento della scuola nella misura, e per il tempo che sarà necessario per soddisfare agli obblighi derivanti dalla gestione e dal funzionamento del disciolto Istituto. Il comune di Pausula fornisco inoltre gratuitamente i locali in cui ha sede la scuola e provvede al riscaldamento ed alla fornitura dell'acqua e dell'energia elettrica per l'illuminazione e forza motrice e concede l'uso del materiale didattico esistente mentre si obbliga alla manutenzione gratuita dei locali predetti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-31;373#art-2

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