Art. 5
In vigore dal 20 ott 1907
La scuola comprende un corso di studi triennale ed è divisa in due sezioni: di fabbri-meccanici e degli ebanisti-intagliatori. Nella scuola s'impartiranno gli insegnamenti seguenti: lingua italiana, storia e geografia, diritti e doveri; aritmetica e geometria; disegno geometrico; disegno a mano liberi ed ornamentale; plastica, intaglio, disegno industriale; nozioni di fisica, chimica, meccanica e tecnologia. Sono annessi alla scuola un laboratorio per fabbri-meccanici, un laboratorio per ebanisti-intagliatori.
Potranno essere aggiunti alla scuola nuovi insegnamenti, come pure altri corsi ed altre sezioni, officine e laboratori, con decreto Ministeriale, sentita la Giunta di vigilanza e previo accordo cogli enti contribuenti per quanto riguarda la spesa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-31;373#art-5