Art. 9
In vigore dal 20 ott 1907
Il ministro sceglie il presidente fra i componenti della Giunta; questa elegge nel suo seno il segretario.
Il presidente rappresenta la scuola e provvede alla esecuzione delle deliberazioni della Giunta di vigilanza: egli riferisce al Ministero periodicamente, sull'andamento generale della scuola e sulle deliberazioni della Giunta.
I processi verbali delle adunanze di questa sono trascritti in apposito registro e sono firmati dal presidente e dal segreterio.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-31;373#art-9