Art. 9

In vigore dal 20 ott 1907
Il ministro sceglie il presidente fra i componenti della Giunta; questa elegge nel suo seno il segretario. Il presidente rappresenta la scuola e provvede alla esecuzione delle deliberazioni della Giunta di vigilanza: egli riferisce al Ministero periodicamente, sull'andamento generale della scuola e sulle deliberazioni della Giunta. I processi verbali delle adunanze di questa sono trascritti in apposito registro e sono firmati dal presidente e dal segreterio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-31;373#art-9

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Art. 9 Che istituisce in Pausula una R. scuola d'arti e mestieri. — Testo vigente | Portale Normativo