Art. 13
In vigore dal 20 ott 1907
Il numero degli insegnanti e del personale tutto della scuola, delle officine e dei laboratori, come pure i loro stipendi, saranno determinati da una pianta organica approvata dal ministro, sentito il parere della Giunta di vigilanza. La pianta organica indicherà quali insegnamenti debbano considerarsi di carattere speciale e complementare.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-31;373#art-13