Art. 10
In vigore dal 20 ott 1907
La Giunta di vigilanza si aduna almeno una volta al mese durante il periodo in cui è aperta la scuola: Si aduna inoltre in seguito a convocazione del presidente, tutte le volte che il bisogno lo richieda, o dietro domanda di almeno due componenti.
Le adunanze sono valide quando v'intervenga la metà più uno dei componenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta ai voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.
Decadono dal loro ufficio quei componenti della Giunta che non intervengano alle adunanze di essa per tre mesi consecutivi, senza giustificati motivi.
La decadenza è dichiarata dal ministro. Il presidente della Giunta ne dà comunicazione all'ente rappresentato per i provvedimenti occorrenti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-31;373#art-10