Art. 6
In vigore dal 20 ott 1907
Sono ammessi al primo anno i giovinetti, che abbiano compiuto il 12° anno di età e non superato il 16° e sieno provvisti del diploma di maturità o della licenza elementare superiore.
È permesso il passaggio alla scuola di allievi regolarmente iscritti ad altra scuola di egual grado e natura dipendente dal Ministero.
Non sono ammessi uditori o praticanti a nessuno dei corsi.
Per passare da una classe all'altra è obbligatorio l'esame di promozione.
Ai corsi serali sono ammessi gli alunni di età non inferiore ai 14 anni, che provino di avere istruzione sufficiente per frequentare con profitto detti corsi.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-31;373#art-6