Art. 25

In vigore dal 20 ott 1907
Il presente statuto potrà essere modificato con decreto Reale, sopra proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio sentito il parere della Giunta di vigilanza della scuola.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-31;373#art-25

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 25 Che istituisce in Pausula una R. scuola d'arti e mestieri. — Testo vigente | Portale Normativo