Art. 21

In vigore dal 20 ott 1907
Il servizio di cassa della scuola sarà fatto da un solido Istituto di credito locale, all'uopo designato dalla Giunta di vigilanza. A questo Istituto saranno direttamente versati dagli enti i contributi annui e gli assegni eventuali a favore della scuola.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-31;373#art-21

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Art. 21 Che istituisce in Pausula una R. scuola d'arti e mestieri. — Testo vigente | Portale Normativo