Art. 24

In vigore dal 20 ott 1907
Nel caso di scioglimento previsto dell'articolo precedente, si provvederà alla destinazione di quanto appartiene alla scuola soppressa, vantaggio di altro Istituto scolastico, d'indole affine previo accordo fra i vari enti contribuenti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-31;373#art-24

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