Art. 26
In vigore dal 20 ott 1907
Per i primi tre anni di funzionamento della scuola il Ministero ha facoltà di derogare alle norme stabilite dall' e di provvedere agli insegnamenti ed agli uffici amministrativi dell'Istituto mediante incarichi annuali.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Gattico, addì 31 agosto 1907.
VITTORIO EMANUELE.
COCCO-ORTU.
Visto, Il guardasigilli: ORLANDO.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-31;373#art-26