REGIO DECRETO·n. CLI·19 aprile 1907
Che istituisce in Cagliari una R. scuola industriale per le industrie meccaniche, elettrotecniche e decorative.
Vigente dal 21 maggio 1907 26 articoli 1 vigenze storicizzate
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Art. 1VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Vista la l
Art. 2Alle spese di mantenimento annuo della scuola concorrono: il Ministero di agricoltura, ind
Art. 3Sono inoltre destinati al mantenimento della scuola i proventi delle tasse scolastiche ed
Art. 4La scuola è diurna con corsi serali per gli adulti. L'anno scolastico comincia nel mese di
Art. 5La scuola comprende un corso inferiore di due anni, che è fine a se stesso, e apre l'adito
Art. 6Per l'ammissione al corso inferiore occorre avere l'età di 12 anni compiuti e non oltrepas
Art. 7Agli allievi del corso inferiore sarà rilasciato un attestato di aver compiuto gli studi n
Art. 8L'amministrazione della scuola è affidata ad una Giunta di vigilanza, composta di un deleg
Art. 9Il ministro sceglie il presidente fra i componenti della Giunta; questa elegge nel suo sen
Art. 10La Giunta di vigilanza si aduna, almeno una volta al mese, durante il periodo in cui è ape
Art. 11La Giunta di vigilanza ha le seguenti attribuzioni: a) provvede al regolare andamento dell
Art. 12La direzione didattica e disciplinare della scuola spetta al direttore di essa, che per qu
Art. 13Il numero degli insegnanti e del personale tutto della scuola, delle officine e dei labora
Art. 14Il direttore, gli insegnanti, i capi officina e di laboratorio sono scelti in seguito a pu
Art. 15È ammesso il passaggio del personale direttivo ed insegnante e dei capi officina e di labo