Art. 11
In vigore dal 5 giu 1907
La Giunta di vigilanza ha le seguenti attribuzioni:
a) provvede al regolare andamento della scuola;
b) delibera il bilancio preventivo e lo trasmette al Ministero, per la sua approvazione, almeno un mese prima che enti in esercizio;
c) delibera il conto consuntivo, che verrà trasmesso per l'approvazione al Ministero, insieme coi documenti giustificativi, appena chiuso l'esercizio finanziario. Il detto bilancio sarà, a cura della Giunta, comunicato agli altri enti contribuenti, dopo l'approvazione ministeriale;
d) ordina le spese entro i limiti del bilancio approvato dal Ministero. Senza preventiva approvazione ministeriale non possono essere variati gli stanziamenti di ogni capitolo del bilancio preventivo;
e) fa al Ministero le proposte opportune per il miglioramento e l'incremento della scuola;
f) dà parere sui regolamenti e suoi ruoli del personale;
g) vigila sulla buona conservazione del materiale scientifico e non scientifico della scuola, curando che gl'inventari siano regolarmente tenuti. Una copia degli inventari deve trasmettersi al Ministero, al quale sono pure comunicate, volta per volta, le variazioni apportate agli inventari stessi;
h) presenta, alla fine di ogni anno scolastico, al Ministero una particolareggiata relazione sull'andamento della scuola;
i) esercita le funzioni di patronato per il collocamento degli alunni licenziati;
k) promuove da pubbliche Amministrazioni, da sodalizi e da privati la concessione di sussidi e di materiale didattico a favore della scuola, come pure la fondazione di borse di studio e di perfezionamento;
l) adempie a tutte le altre funzioni contemplate dal presente R. decreto ed a quelle altre cui fosse chiamata dal Ministero.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-04-19;151#art-11