Art. 6

In vigore dal 5 giu 1907
Per l'ammissione al corso inferiore occorre avere l'età di 12 anni compiuti e non oltrepassare quella di 17, ed avere compiuto il corso elementare in conformità dei vigenti regolamenti. Al primo anno di corso normale, oltre ai promossi del corso inferiore, sono ammessi i licenziati delle scuole d'arti e mestieri e delle scuole inferiori d'arte applicata alla industria dipendenti dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, nonché dalle ordinarie scuole tecniche e dai ginnasi: questi ultimi previo esame di disegno secondo i programmi delle scuole tecniche. Per passare da una classe all'altra, tanto del corso inferiore che del corso normale, è obbligatorio l'esame di promozione. Il Ministero può autorizzare l'ammissione degli allievi provenienti da scuole di egual grado.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-04-19;151#art-6

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