Art. 10
In vigore dal 5 giu 1907
La Giunta di vigilanza si aduna, almeno una volta al mese, durante il periodo in cui è aperta la scuola.
Si aduna inoltre, in seguito a convocazione del presidente, tutte le volte che il bisogno lo richieda, e dietro domanda di almeno due componenti.
Le adunanze sono valide quando vi intervenga la metà più uno dei componenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.
Decadono dal loro ufficio quei componenti della Giunta che, senza giustificati motivi, non intervengano, per tre mesi consecutivi, alle adunanze di essa.
La decadenza è dichiarata dal Ministero. Il presidente della Giunta ne dà comunicazione all'ente rappresentato per i provvedimenti occorrenti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-04-19;151#art-10