Art. 8
In vigore dal 5 giu 1907
L'amministrazione della scuola è affidata ad una Giunta di vigilanza, composta di un delegato del Ministero e di uno per ciascuno degli enti locali: Provincia, Comune, Camera di commercio, R. ospizio «Carlo Felice» di Cagliari, nonché da un delegato dell'Amministrazione della R. compagnia delle ferrovie sarde. Il direttore fa parte della Giunta di vigilanza.
Nel caso, in cui altri enti contribuissero nelle spese di mantenimento della scuola per una somma non inferiore alle L. 500, essi avranno diritto ad essere rappresentati da un proprio delegato nella Giunta di vigilanza, fino a quando concorreranno nelle spese nella misura suddetta.
I membri elettivi della Giunta durano in carica tre anni e possono essere rieletti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-04-19;151#art-8