Art. 2
In vigore dal 5 giu 1907
Alle spese di mantenimento annuo della scuola concorrono:
il Ministero di agricoltura, industria e commercio con L. 20,000;
la provincia di Cagliari, con L. 3850;
il comune di Cagliari, con L. 3850;
la Camera di commercio di Cagliari, con L. 1500;
la Cassa «Carlo Felice», con L. 500.
Alle spese d'impianto contribuiranno il comune di Cagliari con L. 6000, la provincia di Cagliari con L. 6000, la Camera di commercio di Cagliari con L. 2500, la Cassa «Carlo Felice» con L. 800.
L'ospizio «Carlo Felice» di Cagliari, fornisce gratuitamente i locali in cui ha sede la scuola e provvede alla loro manutenzione e alla fornitura dell'acqua. Provvede altresì all'istituzione ed al mantenimento di un convitto per gli alunni che vorranno frequentare la scuola alle condizioni di cui all'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-04-19;151#art-2