Art. 25

In vigore dal 5 giu 1907
Nel bilancio della scuola sarà inscritta la somma annua di L. 8000, per borse di studio, da conferirsi per concorso a non più di venti giovani nati o dimoranti nell'isola di Sardegna, giusta le norme da stabilirsi nel regolamento. La detta somma sarà pagata a bimestri posticipati al R. ospizio «Carlo Felice» di Cagliari, con l'obbligo di mantenere gratuitamente nel Convitto annesso alla scuola gli alunni, che abbiano conseguito le dette borse di studio con le condizioni che saranno contenute nel regolamento.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-04-19;151#art-25

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Art. 25 Che istituisce in Cagliari una R. scuola industriale per le industrie meccaniche, elettrotecniche e decorative. — Testo vigente | Portale Normativo