Art. 23

In vigore dal 5 giu 1907
In caso di scioglimento della scuola, da farsi con decreto Reale sopra proposta del ministro d'agricoltura, industria e commercio, il personale di essa cessa dalle sue funzioni. Al personale con nomina stabile sarà corrisposto, per la durata di due anni, un assegno non maggiore della metà nè minore del terzo dello stipendio se il funzionario conterà dieci o più anni di servizio, e non maggiore di un terzo, nè minore del quarto, se conterà meno di dieci anni. Tale assegno cesserà per coloro che, durante il suddetto periodo di due anni, otterranno un posto in una scuola ed in un ufficio dipendente da una Amministrazione pubblica. Lo stesso trattamento sarà fatto al personale stabile della scuola, in caso di riduzione d'organico.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-04-19;151#art-23

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Art. 23 Che istituisce in Cagliari una R. scuola industriale per le industrie meccaniche, elettrotecniche e decorative. — Testo vigente | Portale Normativo