Art. 26
In vigore dal 5 giu 1907
Il presente statuto potrà essere modificato con decreto Reale, sopra proposta del ministro d'agricoltura, industria e commercio, sentito il parere della Giunta di vigilanza della scuola.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 19 aprile 1907.
VITTORIO EMANUELE.
COCCO-ORTU.
Visto, Il guardasigilli: ORLANDO.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-04-19;151#art-26