Art. 26

In vigore dal 5 giu 1907
Il presente statuto potrà essere modificato con decreto Reale, sopra proposta del ministro d'agricoltura, industria e commercio, sentito il parere della Giunta di vigilanza della scuola. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 19 aprile 1907. VITTORIO EMANUELE. COCCO-ORTU. Visto, Il guardasigilli: ORLANDO.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1907-04-19;151#art-26

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo