Art. 19

In vigore dal 5 giu 1907
Il direttore coadiuva il presidente nell'esecuzione delle deliberazioni della Giunta di vigilanza e nell'amministrazione della scuola e invigila, sotto la sua responsabilità, che siano tenuti regolarmente i registri contabili in conformità delle disposizioni del regolamento; provvede all'aumento didattico e disciplinare della scuola, delle officine e dei laboratori e all'osservanza dei regolamenti; propone i provvedimenti che reputa utili e provvede alla supplenza degli insegnanti e del personale delle officine, in caso di brevi assenze. Nei casi di assenze prolungate ne informa il Ministero per gli opportuni procedimenti. Il direttore riferisce al Ministero, periodicamente, su tutto quanto concerne l'andamento didattico e disciplinare della scuola, ed inoltre alla Giunta di vigilanza, ad ogni adunanza di essa, sull'andamento della scuola e sui provvedimenti adottati.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-04-19;151#art-19

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Art. 19 Che istituisce in Cagliari una R. scuola industriale per le industrie meccaniche, elettrotecniche e decorative. — Testo vigente | Portale Normativo