Art. 17

In vigore dal 5 giu 1907
Il direttore, i professori ed i capi di officina e di laboratorio ed il personale amministrativo con nomina stabile saranno ammessi a fruire del trattamento di riposo, nei casi e con le norme stabilite per gli insegnanti della scuole industriali e commerciali. Il personale inserviente sarà iscritto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e vecchiaia degli operai, per tutto il tempo durante il quale rimarrà in servizio. Il Ministero e la scuola contribuiscono al trattamento di riposo ed alle assicurazioni, di cui sopra, con una quota annuale, giusta analoga convenzione con la Cassa nazionale di previdenza. Nella convenzione stessa sarà stabilita la misura della ritenuta da farsi sugli stipendi del personale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-04-19;151#art-17

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Art. 17 Che istituisce in Cagliari una R. scuola industriale per le industrie meccaniche, elettrotecniche e decorative. — Testo vigente | Portale Normativo