REGIO DECRETO·n. CCXIV·10 giugno 1906
Che approva l'annesso statuto per la scuola mineraria di Agordo.
Vigente dal 27 luglio 1911 14 articoli 2 vigenze storicizzate
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Art. 1VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Vista la l
Art. 2Scopo dell'istituzione è di fornire un'istruzione teorico-pratica che abiliti gli allievi
Art. 3L'insegnamento viene periodicamente svolto in tre anni successivi e comprende le seguenti
Art. 4I corsi annuali si aprono il 15 ottobre e si chiudono il 31 luglio successivo.
Art. 5Possono al principio di ogni triennio essere inscritti come allievi regolari e in numero n
Art. 6Alla fine di ogni triennio gli allievi, che hanno superato lo speciale esame di licenza, c
Art. 7Al mantenimento della scuola concorrono: Lo Stato (Ministero di agricoltura, industria e c
Art. 8Ogni allievo è tenuto, salvo speciale dispensa, a pagare le seguenti tasse scolastiche: Ta
Art. 9I concorsi dello Stato e degli altri enti sopra specificati vengono per intiero o a rate t
Art. 10La direzione della scuola è affidata ad un ingegnere del R. Corpo delle miniere destinato
Art. 11La differenza fra entrate e spese fisso e gli altri introiti eventuali sono destinati all'
Art. 12Tutto il materiale scientifico esistente e da acquisterai in avvenire, cioè biblioteca, co
Art. 13La scuola è posta sotto la vigilanza di un Consiglio di perfezionamento, composto di quatt
Art. 14I diplomi professionali sono rilasciati dal direttore della scuola e vidimati dal presiden