Art. 7
In vigore dal 25 lug 1906
Al mantenimento della scuola concorrono:
Lo Stato (Ministero di agricoltura, industria e commercio)
con un sussidio annuo di................ L. 5000-
L'Amministrazione provinciale di Belluno con annue... L. 1750-
La Camera di commercio di Belluno con annue...... L. 1000-
Il Comune di Agordo con annue............. L. 2000-
Altri Comuni della Provincia.............. L. 200-
--------
Totale entrate fisso L. 9950-
--------
Il concorso dello Stato graverà sul capitolo 86 del bilancio per l'esercizio 1905-906 e sul capitolo corrispondente dei bilanci futuri.
Il concorso del comune di Agordo sarà di L. 1000 in danaro e di altre L. 1000 per fitto dei locali della scuola, loro pulizia, manutenzione, riscaldamento e illuminazione, o per fornitura dell'acqua potabile ed acquisto e manutenzione del mobilio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1906-06-10;214#art-7