Art. 7

In vigore dal 25 lug 1906
Al mantenimento della scuola concorrono: Lo Stato (Ministero di agricoltura, industria e commercio) con un sussidio annuo di................ L. 5000- L'Amministrazione provinciale di Belluno con annue... L. 1750- La Camera di commercio di Belluno con annue...... L. 1000- Il Comune di Agordo con annue............. L. 2000- Altri Comuni della Provincia.............. L. 200- -------- Totale entrate fisso L. 9950- -------- Il concorso dello Stato graverà sul capitolo 86 del bilancio per l'esercizio 1905-906 e sul capitolo corrispondente dei bilanci futuri. Il concorso del comune di Agordo sarà di L. 1000 in danaro e di altre L. 1000 per fitto dei locali della scuola, loro pulizia, manutenzione, riscaldamento e illuminazione, o per fornitura dell'acqua potabile ed acquisto e manutenzione del mobilio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1906-06-10;214#art-7

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