Art. 12

In vigore dal 25 lug 1906
Tutto il materiale scientifico esistente e da acquisterai in avvenire, cioè biblioteca, collezioni, strumenti ed apparecchi da gabinetto e da laboratorio, ecc., è di proprietà della scuola.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1906-06-10;214#art-12

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo