Art. 12
In vigore dal 25 lug 1906
Tutto il materiale scientifico esistente e da acquisterai in avvenire, cioè biblioteca, collezioni, strumenti ed apparecchi da gabinetto e da laboratorio, ecc., è di proprietà della scuola.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1906-06-10;214#art-12