Art. 9
In vigore dal 25 lug 1906
I concorsi dello Stato e degli altri enti sopra specificati vengono per intiero o a rate trimestrali anticipate, versati alla Cassa municipale di Agordo, la quale li tiene a disposizione del direttore della scuola.
Vengono ugualmente pagate alla Cassa municipale di Agordo le tasse scolastiche e destinato ad incremento dell'assegno annuo per la suppellettile scientifica.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1906-06-10;214#art-9