Art. 8
In vigore dal 25 lug 1906
Ogni allievo è tenuto, salvo speciale dispensa, a pagare le seguenti tasse scolastiche:
Tassa di ammissione L. 5.00;
Id. annuale d'iscrizione » 10.00;
Id. di esame di licenza » 15.00.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1906-06-10;214#art-8