Art. 8

In vigore dal 25 lug 1906
Ogni allievo è tenuto, salvo speciale dispensa, a pagare le seguenti tasse scolastiche: Tassa di ammissione L. 5.00; Id. annuale d'iscrizione » 10.00; Id. di esame di licenza » 15.00.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1906-06-10;214#art-8

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