Art. 3

In vigore dal 25 lug 1906
L'insegnamento viene periodicamente svolto in tre anni successivi e comprende le seguenti materie: Anno 1° - Lettere italiane - Storia e geografia - Algebra, geometria piana e solida - Fisica elementare - Chimica generale - Lingua francese - Disegno geometrico e ornamentale. Anno 2° - Lettere italiane - Storia e geografia Trigonometria - Topografia con esercitazioni pratiche Mineralogia e geologia - Chimica analitica qualitativa, con esercitazioni al laboratorio - Meccanica elementare - Elettrologia - Geometria descrittiva - Lingua francese - Disegno topografico. Anno 3° - Lettere italiane - Arte mineraria - Meccanica razionale e applicata - Topografia con esercitazioni pratiche - Chimica quantitativa ed industriale con esercitazioni - Metallurgia - Costruzioni - Elettrotecnica - Lingua francese - Disegno di macchine. A complemento di istruzione, si aggiunge un corso elementare, ripartito nei tre anni sull'igiene e sui soccorsi d'urgenza. Di più, in ogni anno, per un periodo di non meno di venti giorni, gli allievi vengono esercitati nella vicina miniera di Vallimperina ed in altre nel lavoro manuale e specialmente addestrati nello scavo e trasporto delle terre, nell'uso del piccone per l'abbattimento della roccia, nell'esecuzione dei fori da mina, nell' armamento delle gallerie, nella posa dei binari di ferrovia, ecc.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1906-06-10;214#art-3

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Art. 3 Che approva l'annesso statuto per la scuola mineraria di Agordo. — Testo vigente | Portale Normativo