Art. 1
In vigore dal 25 lug 1906
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Vista la legge del 30 giugno 1903, n. 247;
Viste le deliberazioni dell'Amministrazione provinciale di Belluno, della Camera di commercio ed arti di Belluno e dei Consigli comunali di Agordo, Taibon, Riva-monte, Falcade e Forno Canale;
Udito il Consiglio dei professori della scuola mineraria di Agordo;
Sulla proposta del Ministro di agricoltura, industria e commercio;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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La scuola mineraria di Agordo, ricostituita col 1° ottobre 1904, sarà retta dal seguente statuto:
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1906-06-10;214#art-1