Art. 5

In vigore dal 25 lug 1906
Possono al principio di ogni triennio essere inscritti come allievi regolari e in numero non maggiore di 30, i giovani di buona condotta e di sufficiente attitudine fisica, che abbiano superato l'età di 15 anni, abbiano compiuto con successo almeno il 5° corso di scuola elementare e abbiano ottenuto l'idoneità in uno speciale esame di ammissione. Non si fanno di regola ammissioni a triennio incominciato e non si accettano uditori.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1906-06-10;214#art-5

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