Art. 13
In vigore dal 25 lug 1906
La scuola è posta sotto la vigilanza di un Consiglio di perfezionamento, composto di quattro delegati nati rispettivamente dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, dalla provincia di Belluno, dalla Camera di commercio ed arti di Belluno e dal comune di Agordo. Ne farà parte di diritto anche il direttore della scuola, il quale eserciterà pure le funzioni di segretario.
Il Consiglio di perfezionamento siede in Agordo e sceglie ogni triennio il proprio presidente fra i delegati dei Corpi che contribuiscono nelle spese per il mantenimento della scuola.
Spetta al Consiglio di perfezionamento:
a) fare al Ministero le proposte per la nomina degli insegnanti e degli assistenti, quando ad essa non debbasi provvedere per pubblico concorso;
b) proporre le modificazioni nell'ordinamento della scuola, che creda opportune per il suo progresso;
c) proporre al principio di ogni anno l'esenzione dal pagamento delle tasse scolastiche a favore degli allievi, che meritino speciale considerazione per la disagiata condizione domestica, pel buon contegno e per l'applicazione allo studio;
d) esaminare la misura degli assegni per le collezioni, i laboratori, le esperienze, le spese d'ufficio della direzione, promuovendo le deliberazioni, riguardanti le nuove spese necessarie all'incremento della scuola, dai Corpi contribuenti;
e) sorvegliare il buon andamento dalla scuola e riferirne entro il mese di dicembre di ogni anno al Ministero, dandogli sommarie notizie sulla gestione finanziaria dell'anno e indicando i nuovi bisogni e le riforme graduali da introdursi nell'organico.
Un esemplare di questa relazione sarà altresì comunicato dal Consiglio all'Amministrazione provinciale, alla Camera di commercio di Belluno e al Municipio di Agordo;
f) prendere nei casi di grave urgenza i provvedimenti necessari a conservare l'ordine e la disciplina, informandone subito il Ministero;
g) infliggere le maggiori pene disciplinari, quali la esclusione dagli esami e la espulsione dalla scuola, salvo per questa ultima punizione il ricorso degli interessati al Ministero.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1906-06-10;214#art-13