Art. 14
In vigore dal 25 lug 1906
I diplomi professionali sono rilasciati dal direttore della scuola e vidimati dal presidente del Consiglio di perfezionamento.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 10 giugno 1906.
VITTORIO EMANUELE.
F. COCCO-ORTU.
Visto, Il guardasigilli: GALLO.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1906-06-10;214#art-14