Art. 14

In vigore dal 25 lug 1906
I diplomi professionali sono rilasciati dal direttore della scuola e vidimati dal presidente del Consiglio di perfezionamento. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 10 giugno 1906. VITTORIO EMANUELE. F. COCCO-ORTU. Visto, Il guardasigilli: GALLO.
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