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Che approva l'annesso statuto per la scuola mineraria di Agordo.
REGIO DECRETO · n. CCXIV
Che approva l'annesso statuto per la scuola mineraria di Agordo.
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Indice dell’atto
14 articoli
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Vista la l
Art. 2
Scopo dell'istituzione è di fornire un'istruzione teorico-pratica che abiliti gli allievi
Art. 3
L'insegnamento viene periodicamente svolto in tre anni successivi e comprende le seguenti
Art. 4
I corsi annuali si aprono il 15 ottobre e si chiudono il 31 luglio successivo.
Art. 5
Possono al principio di ogni triennio essere inscritti come allievi regolari e in numero n
Art. 6
Alla fine di ogni triennio gli allievi, che hanno superato lo speciale esame di licenza, c
Art. 7
Al mantenimento della scuola concorrono: Lo Stato (Ministero di agricoltura, industria e c
Art. 8
Ogni allievo è tenuto, salvo speciale dispensa, a pagare le seguenti tasse scolastiche: Ta
Art. 9
I concorsi dello Stato e degli altri enti sopra specificati vengono per intiero o a rate t
Art. 10
La direzione della scuola è affidata ad un ingegnere del R. Corpo delle miniere destinato
Art. 11
La differenza fra entrate e spese fisso e gli altri introiti eventuali sono destinati all'
Art. 12
Tutto il materiale scientifico esistente e da acquisterai in avvenire, cioè biblioteca, co
Art. 13
La scuola è posta sotto la vigilanza di un Consiglio di perfezionamento, composto di quatt
Art. 14
I diplomi professionali sono rilasciati dal direttore della scuola e vidimati dal presiden