REGIO DECRETO·n. MMDCXXXVIII·24 luglio 1887
Che istituisce in Pontedera una scuota diurna di arti e mestieri.
Vigente dal 19 agosto 1887 16 articoli 1 vigenze storicizzate
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Art. 1UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Viste le deliberazioni
Art. 2La spesa di mantenimento è stabilita in lire 8,000. Essa è sostenuta dal municipio per lir
Art. 3Non sono ammessi alla scuola allievi di età inferiore a 12 anni compiuti. Per l'ammissione
Art. 4La scuola fornisce gli insegnamenti seguenti: Disegno geometrico, disegno ornamentale, ele
Art. 5Il corso si compie in un triennio. L'anno scolastico comincia il 15 ottobre e finisce il 1
Art. 6Il governo della scuola è commesso ad un consiglio dirigente, composto di un delegato del
Art. 7Spetta al consiglio dirigente: a) Formulare il regolamento interno della scuola e sottopor
Art. 8Al direttore incombe di far eseguire le deliberazioni del consiglio, di sorvegliare l'anda
Art. 9Gli insegnanti esercitano gli uffici respettivamente loro assegnati, sotto l'immediata vig
Art. 10Una volta al mese, i professori debbono adunarsi sotto la presidenza del direttore per int
Art. 11Nella seconda quindicina di luglio hanno luogo gli esami di promozione e quelli finali. Ne
Art. 12La commissione esaminatrice si compone di un membro del consiglio dirigente, del direttore
Art. 13Superato felicemente l'esame finale, l'allievo ha diritto ad un attestato nel quale sia di
Art. 14Alla fine di ciascun anno scolastico, il consiglio dirigente, sulla proposta del direttore
Art. 15Il ministero si riserva: a) Di far visitare la scuola, ogni qualvolta ne ravvisi la conven