Art. 7
In vigore dal 3 set 1887
Spetta al consiglio dirigente:
a) Formulare il regolamento interno della scuola e sottoporlo all'approvazione del ministero di agricoltura, industria e commercio;
b) Proporre all'approvazione del ministero di agricoltura, industria e commercio la determinazione del numero degl'insegnanti, la nomina, e, quando ne è il caso, la revoca o sospensione degl'insegnanti medesimi e la designazione del direttore;
c) Deliberare, al principio d'ogni anno, i programmi degl'insegnanti e gli orari. A questi lavori del consiglio parteciperà, con voto consultivo, ogni insegnante della scuola per la parte che lo riguarda;
d) Redigere e presentare al ministero, nei primi due mesi dopo la chiusura dell'anno scolastico, una completa relazione sull'andamento della scuola, accompagnata dai programmi, dagli orari e dal bilancio consuntivo;
e) Votare il bilancio preventivo della scuola e curarne la gestione;
f) Stabilire i tempi e le modalità degli esami finali, e nominare la commissione esaminatrice, salvo il disposto degli .
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1887-07-24;2638#art-7