Art. 9
In vigore dal 3 set 1887
Gli insegnanti esercitano gli uffici respettivamente loro assegnati, sotto l'immediata vigilanza del direttore.
Ognuno di essi dovrà assegnare mensilmente agli allievi in ragione del maggiore o minore profitto da essi ritratto, una nota di merito, che sarà scritta in apposito registro presso la direzione e della quale sarà tenuto conto negli esami.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1887-07-24;2638#art-9